Art. 66.

      1. In caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, prima di lasciare l'ufficio giudiziario, deve depositare nella cancelleria i registri, il bollettario e il repertorio in uso. Deve contestualmente depositare in duplice esemplare il prospetto concernente le iscrizioni conseguite.

 

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      2. Un esemplare del prospetto di cui al comma 1 è trasmesso, a cura del cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio giudiziario al quale l'ufficiale giudiziario è stato trasferito.
      3. Ogni ulteriore attribuzione, sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta agli organi competenti della nuova sede ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito.
      4. In caso di cessazione dal servizio per morte, collocamento a riposo, destituzione o dispensa, la liquidazione definitiva è effettuata nel mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.